Uniti contro il
cybercrimine (Internet News)
La bozza di Convenzione internazionale approvata dal Consiglio Europeo tenta di
colmare il ritardo giuridico nei confronti dello sviluppo tecnologico e dei crimini
informatici, introducendo alcuni principi rilevanti. Ma sulle metodologie e sui problemi
più scottanti rimane un silenzio sconcertante
Il Consiglio Europeo http://ue.eu.it
ha varato nello scorso aprile la prima bozza della Convenzione internazionale sul
cyber-crimine al fine di sollecitare gli Stati membri a perseguire una comune politica
legislativa per proteggere il «villaggio globale» dai criminali informatici. Il pericolo
evidenziato dal Consiglio si riferisce alla possibilità per i cybercriminali di
commettere reati attraverso il medium telematico, trasferendo ogni prova delle loro
malefatte in una remota parte del pianeta, grazie alla globalità di Internet. Questo
progetto tenta di colmare il ritardo cronico che affligge il mondo giuridico e
spesso, di pari passo, anche lo sviluppo economico di un Paese o di unintera area
geografica rispetto a quello tecnologico.
Si pensi, infatti, che la prima legge penale dellinformatica venne definita ben 16
anni or sono, nel 1984, quando gli Stati Uniti emanarono la Counterfeit Access Device and
Computer Fraud and Abuse poi ampliata nei contenuti e sostituita dal famoso Computer Fraud
and Abuse Act del 6 ottobre 1986.
A questo «rivoluzionario» testo legislativo ne seguirono molti altri: tra questi, la
legge canadese Criminal Law Amendments Act del 20 giugno 1985, quella danese n° 229 del 6
giugno 1985, la legge norvegese n° 54 del 12 giugno 1987, la legge austriaca n° 605 del
1987, la legge francese Loi n° 18-19 relative à la fraude informatique del 5 gennaio
1988, la legge Greca n° 1805 del 30 agosto 1988, quella inglese Computer Misuse Act del
29 giugno 1990.
La tutela del bene informatico
Il nuovo bene giuridico che
viene alla luce, il bene informatico, è stato addirittura previsto in alcune giovani
Costituzioni, per esempio negli articoli 18 e 105 della Costituzione spagnola del 23
dicembre 1978 e nellarticolo 35 di quella portoghese del 2 aprile 1976.
In Italia i provvedimenti legislativi che fanno riferimento alle ipotesi di criminalità
informatica sono la legge 23 dicembre 1993 n° 547 «Modificazioni e integrazioni alle
norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità
informatica» e il decreto legislativo del 29 dicembre 1992 n° 518 in materia di tutela
giuridica dei programmi per elaboratore, in cui sono contemplate fattispecie delittuose di
pirateria informatica.
In particolare, la legge n° 547 del 1993 ha finalmente introdotto nella disciplina
penalistica il concetto, fino ad allora sconosciuto, di documento informatico da
intendersi come «qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi
efficacia probatoria o programmi specificamente destinati a elaborarli».
Leggere oggi questa previsione normativa, a soli 7 anni dalla sua emanazione, può far
sorridere per quanto appare ovvia, eppure la sua ragione di esistere deriva dalla
riluttanza di alcuni giuristi e di alcune Corti a considerare il concetto tradizionale di
scrittura in modo da comprendere anche i bit. La scrittura, infatti, veniva identificata
con il proprio supporto, il che, tra laltro, è un assurdo logico in quanto la prima
è nata con il genere umano e comunque certamente prima della carta, del papiro, del
bronzo e così via. Il fatto che i bit non venissero considerati giuridicamente come
«cose» impediva ai giudici, in assenza di una espressa norma penale riguardante le
«cose informatiche», di sanzionare, per esempio, le ipotesi di danneggiamento.
La legge 547/93 ha introdotto, con estremo puntiglio, varianti di fattispecie di reato
già previste dal vecchio codice Rocco, proponendone una versione tecnologicamente più
evoluta: per esempio, il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza
sulle cose (articolo 392 del codice penale) esercitata mediante lalterazione, la
modificazione, la cancellazione di un programma informatico ovvero impedendo o turbando il
funzionamento di un sistema informatico o telematico; il reato di attentato a impianti di
pubblica utilità, quando il fatto sia diretto a danneggiare o distruggere sistemi
informatici o telematici di pubblica utilità, ovvero dati, informazioni o programmi in
essi contenuti o a essi pertinenti; lipotesi delittuosa, oggetto di particolari
controversie durante i lavori preparatori, della frode informatica (articolo 640 ter del
codice penale).
Le proposte della Convenzione
Lo scopo dichiarato della
bozza di Convenzione del Consiglio dEuropa, esattamente come nel caso della legge 23
dicembre 1993 n° 547, è colpire le ormai numerose azioni dirette contro la riservatezza,
lintegrità e la libera e sicura disponibilità dei sistemi informatici e
telematici, adottando misure sufficienti per facilitare la scoperta,
linvestigazione, lapplicazione di sanzioni, anche penali, a tali crimini sia a
livello nazionale sia internazionale.
I punti fondamentali della Convenzione ricordano molto da vicino la legge italiana in tema
di criminalità informatica: insieme ai tradizionali reati relativi allaccesso
illegale ai sistemi informatici, allintercettazione illegale, alle alterazioni dei
dati o del funzionamento dei sistemi informatici, sono contemplati anche i crimini legati
alla produzione, alla vendita, allapprovvigionamento, allimportazione e alla
distribuzione di apparecchiature, compresi i programmi per elaboratore appositamente
creati al fine di commettere uno dei comportamenti integranti le fattispecie di reato
previste dalla Convenzione.
La Convenzione prevede, tra laltro, i reati di falsificazione dei dati, di frode
informatica, tutti i reati concernenti la pornografia minorile e, per ultime, anche le
violazioni in materia di diritto dautore, con espresso riferimento alla Convenzione
di Berna che, per inciso, è la medesima Convenzione richiamata dalla Legge 633 del 1941
sul diritto dautore.
Al fine di garantire leffettività della lotta al cybercrimine, il Consiglio
sollecita gli Stati membri a provvedere, per mezzo delle proprie leggi nazionali, alla
previsione e allirrogazione di sanzioni (anche di carattere penale) che siano
effettive, proporzionate e che dissuadano dal porre in atto i comportamenti considerati
illeciti. Fra le molteplici prescrizioni, tutte orientate nel senso di assicurare
lefficace repressione dei crimini informatici, si prevede che venga messa in atto
ogni misura necessaria al fine di individuare e sequestrare ogni sistema di computer o
parte di esso, ogni dato che il Pc ha immagazzinato, o qualunque medium nel quale i dati
del computer sono stati immagazzinati.
Un considerevole rafforzativo alla tutela penale è, inoltre, rappresentato dalla
previsione dellestradizione. La procedura verrà attivata, infatti, sia nei
confronti dei soggetti che accedano illecitamente ai sistemi informatici al fine di
violare lintegrità e la disponibilità degli stessi sia nei confronti di coloro che
vi accedano per compiere lo stesso tipo di danni ai dati in essi contenuti
Il contatto operativo permanente
Da un punto di vista
procedurale, la bozza di Convenzione contiene una serie di norme poste per garantire
leffettiva collaborazione di tutti Stati membri: per esempio, la previsione
dellarticolo 29 della bozza di Convenzione relativa al 24/7 Network. Ogni Stato,
infatti, dovrà designare un punto di contatto operativo 24 ore su 24 al fine di
assicurare immediata assistenza alle attività investigative degli altri Stati membri.
Per evitare eventuali disparità tra i punti di contatto dei diversi Paesi, viene previsto
espressamente che essi dovranno essere attrezzati in modo adeguato da un punto di vista
tecnologico e dotati di personale competente.
Il Consiglio dEuropa nel cercare di coordinare gli ordinamenti giuridici, ma
soprattutto le Autorità Giudiziarie dei vari Stati membri dellUnione Europea
ha compiuto un importante sforzo che non può che essere apprezzato. Tuttavia, la bozza di
Convenzione sembra più che altro un insieme di importanti affermazioni di principio senza
alcuna specifica indicazione circa le metodologie effettive di esecuzione delle indagini
informatiche. Non viene fatto cenno alle modalità con le quali devono essere effettuate
le intercettazioni informatiche e, in particolare, nulla si dice relativamente ai problemi
più dibattuti, come il fondamentale diritto alla tutela della privacy, e al problema
dellinviolabilità (o meno) della firma digitale. |